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Il fisco si riscrive: arriva il nuovo TUIR, in vigore dal 2027

  • 13 lug
  • Tempo di lettura: 5 min

Dopo quarant'anni il Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 1986 va in pensione. Al suo posto un testo di 377 articoli che riordina, ma non stravolge, le regole fiscali degli italiani.

Il 3 luglio scorso, in un anonimo numero della Gazzetta Ufficiale, si è chiusa un'epoca. Con la pubblicazione del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 — la stessa norma che generazioni di commercialisti, ragionieri e contribuenti hanno imparato a citare a memoria — cessa di esistere. Al suo posto, un nuovo Testo Unico che porta il conteggio degli articoli da 191 a 377, quasi il doppio, e che entrerà concretamente in vigore il 1° gennaio 2027.

Il decreto è già formalmente operativo dal 4 luglio 2026, il giorno successivo alla pubblicazione, ma il legislatore ha scelto di concedere un lungo periodo cuscinetto prima dell'applicazione pratica delle nuove regole. Sei mesi che serviranno a imprese, professionisti e Agenzia delle Entrate per aggiornare software gestionali, modulistica, contratti e prassi interne, prima che il nuovo impianto normativo diventi vincolante.

Un riordino, non una rivoluzione

Chi si aspettava una riforma delle aliquote o un nuovo modo di calcolare le tasse resterà deluso, o sollevato, a seconda dei punti di vista. Il nuovo TUIR nasce infatti come un'operazione essenzialmente compilativa: il suo scopo dichiarato non è cambiare quanto gli italiani pagano allo Stato, ma mettere ordine in una materia che negli ultimi quarant'anni si era frammentata in decine di decreti, leggi di bilancio e interventi settoriali, spesso sovrapposti o difficili da conciliare con il testo originario del 1986.

Il decreto attua l'articolo 21 della legge delega per la riforma fiscale, la n. 111 del 2023, che aveva incaricato il Governo di riscrivere in una veste organica la disciplina delle imposte sui redditi. Il risultato è un corpo normativo molto più esteso di quello che sostituisce: 377 articoli distribuiti in quattro Parti — il regime ordinario, i regimi speciali, l'imposizione minima globale e le disposizioni transitorie e finali — a loro volta suddivise in Titoli, Capi e Sezioni, con nove allegati tecnici a corredo.

Aliquote, detrazioni, franchigie e criteri di calcolo restano quelli attualmente in vigore. Cambiano l'organizzazione delle norme e, punto che avrà ricadute molto concrete sul lavoro quotidiano di chi si occupa di fisco e paghe, la numerazione degli articoli.

Tutti i numeri cambiano posto

È il dettaglio che più farà penare, almeno nei primi mesi, commercialisti e consulenti del lavoro: le disposizioni sul reddito di lavoro dipendente, che ogni addetto ai lavori associa da decenni all'articolo 51 del vecchio TUIR, traslocano all'articolo 53. Non è un caso isolato: l'intero blocco dedicato ai redditi di lavoro dipendente e autonomo scala di due posizioni, e lo stesso accade a catena per gran parte dell'articolato. Software di elaborazione paghe, contratti di assunzione, policy aziendali sulle trasferte e qualunque documento che citi un articolo del TUIR dovranno essere aggiornati entro la fine dell'anno.

A questo riordino si accompagna un'operazione quasi simbolica: la sparizione delle ultime lire ancora presenti nel testo. Fino a poche settimane fa, le norme sulle trasferte di lavoro riportavano ancora franchigie espresse in lire — 90.000 lire al giorno per le trasferte in Italia, 150.000 per l'estero — un residuo del 1986 mai riscritto nonostante l'euro sia in circolazione dal 2002. Nella pratica, da vent'anni si applicavano già i corrispondenti in euro, ma sulla carta la doppia valuta resisteva. Il nuovo testo converte tutto in euro al cambio fisso di 1.936,27 lire, senza modificare il valore reale delle soglie: la franchigia giornaliera per le trasferte in Italia, ad esempio, resta di fatto fissata a 46,48 euro, quella per l'estero a 77,47 euro.

I regimi speciali trovano casa

Una delle novità più apprezzate dagli operatori riguarda la sistemazione dei cosiddetti regimi speciali. Il regime forfettario per le partite IVA, la cedolare secca sugli affitti abitativi e la disciplina delle locazioni brevi — materie che negli anni erano state introdotte con provvedimenti separati e mai davvero integrate nel TUIR originario — trovano ora una collocazione unitaria in una sezione dedicata della seconda Parte del testo.

Allo stesso modo, la Global Minimum Tax, l'imposizione minima globale del 15% sui grandi gruppi multinazionali e nazionali introdotta in attuazione delle regole OCSE, riceve per la prima volta una Parte autonoma, anziché rimanere confinata in un decreto a sé stante come accaduto finora. Anche i bonus edilizi vengono riorganizzati, con una distinzione più netta tra la disciplina strutturale delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e le misure temporanee straordinarie succedutesi negli ultimi anni, spesso fonte di confusione tra contribuenti e professionisti.

Il nodo Irpef: una riforma parallela

Il nuovo Testo Unico arriva peraltro nello stesso anno in cui cambiano davvero, questa volta nella sostanza, le aliquote Irpef. La Legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha ridotto di due punti percentuali l'aliquota del secondo scaglione di reddito, che passa dal 35 al 33 per cento. Dal periodo d'imposta 2026 la scala progressiva prevede quindi tre aliquote: 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile, 33% tra 28.000 e 50.000 euro, 43% oltre questa soglia.

Il beneficio non riguarda però tutti allo stesso modo: chi dichiara fino a 28.000 euro non ottiene alcun vantaggio, mentre per i redditi superiori il risparmio cresce progressivamente fino a un massimo di 440 euro l'anno per chi guadagna tra 50.000 e 200.000 euro. Per i contribuenti con redditi complessivi oltre i 200.000 euro, la legge prevede invece un taglio di pari importo (440 euro) sulle detrazioni spettanti, in modo da evitare che il beneficio si traduca in un vantaggio sproporzionato per le fasce più alte.

È un dettaglio che merita di essere chiarito: questa modifica delle aliquote è stata scritta ancora sul vecchio articolo 11 del D.P.R. 917/1986, perché la Legge di bilancio è intervenuta prima che il nuovo TUIR diventasse applicabile. Dal 1° gennaio 2027 sarà il nuovo Testo Unico, con la sua diversa numerazione, a recepire questa disciplina e a diventare l'unico riferimento in materia di imposte sui redditi.

Cosa cambia, in pratica, da qui a gennaio

Per i prossimi sei mesi, tecnicamente, non cambia nulla: fino al 31 dicembre 2026 resta pienamente in vigore il TUIR del 1986. Il tempo che separa oggi dall'entrata in applicazione del nuovo testo, tuttavia, andrà usato per allineare contratti di lavoro, lettere di assunzione, policy interne su trasferte e fringe benefit, oltre naturalmente ai software di paghe e agli applicativi fiscali, ai nuovi riferimenti normativi.

Il messaggio che arriva dagli studi professionali che hanno già iniziato ad analizzare il testo è nel complesso rassicurante: si tratta di un'operazione di semplificazione e messa in ordine, non di un inasprimento del prelievo né di una modifica dei meccanismi di calcolo delle retribuzioni o dei redditi d'impresa. Ma proprio perché tocca ogni singolo rimando normativo che imprese e professionisti utilizzano quotidianamente, il cambio di numerazione richiederà un lavoro di adeguamento capillare, che vale la pena iniziare per tempo, prima che il countdown verso il 2027 si esaurisca.

Fonti: Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117); legge delega 9 agosto 2023, n. 111; legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199.

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